Art. 1.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana).

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.
      2. L'utilizzo della LIS è sempre consentito nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.